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Monitoraggio Gas Radon

Il Radon è un gas naturale radioattivo, inodore, incolore ed insapore e le particelle alfa prodotte dal suo decadimento radioattivo possono causare, una volta inalate, danni irreparabili alle cellule polmonari.

Il Radon viene emesso da qualsiasi materiale di origine naturale che contenga tracce, anche piccole, di uranio (es. granito, tufo, porfido, basalto, cementi pozzolanici, ecc.) e dunque fuoriesce naturalmente dal terreno, dall’acqua e da alcuni materiali da costruzione,  accumulandosi all’interno di ambienti chiusi e diventando estremamente pericoloso per la salute. L’esposizione al Radon presente all’interno delle abitazioni, rappresenta probabilmente una delle principali cause di morte, per tumore al polmone, diffusa a livello globale.

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L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’OMS e l’Istituto per la Ricerca sul Cancro, classificano infatti il Radon come agente cancerogeno, considerandolo alla stregua di altri agenti come il fumo di tabacco ed il benzene (IARC 1988).

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esposizione a gas Radon rappresenta il secondo fattore di rischio di insorgenza del tumore al polmone. In Italia, si stima che il Radon possa essere la causa di migliaia di decessi ogni anno. Ad ogni incremento di 100 Bq/m3 di concentrazione media di radon corrisponde un aumento di rischio del 16%. Il rischio per i fumatori è 25 volte maggiore.

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Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 101/2020, l'Italia ha adottato importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle esposizioni dovute al Radon. Il Titolo IV di tale decreto ha completamente rivoluzionato le vecchie disposizioni contenute ne capo III bis del D. Lgs. 230/95. Infatti il nuovo testo prevede una serie di adempimenti che analizzeremo brevemente di seguito.

  • Entro il 27 agosto 2021 sarà emanato il Piano nazionale d'azione per il radon che conterrà le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, luoghi di lavoro e ambienti pubblici.

  • Livelli di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro:

  1. 300 Bq/m3 di media annua per i luoghi di lavoro e le abitazioni esistenti;

  2. 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024;

  • I luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali hanno l'obbligo di completare le misurazioni di concentrazione media annua di radon entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto; 

  • I luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati a piano terra, localizzati nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni, hanno l'obbligo di completare le misurazioni di concentrazione media annua di radon entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle aree prioritarie.

  • Specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate ne Piano nazionale d'azione per il radon hanno l'obbligo di completare le misurazioni di concentrazione media annua di radon entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Piano.

  • Le misure devono essere effettuate ogni 8 anni o ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico se non viene superato il livello di riferimento di 300 Bq/m3.

  • Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq/m3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:

  • A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq/m3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.

  • Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite Esperto di Radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv/anno).

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Legge regionale Campania n. 13/19

Legge regionale Puglia n. 30/16

La Legge Regionale n. 13 del 08 luglio 2019, "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso", fissa i livelli limite di esposizione al gas radon perle “Nuove costruzioni” e per gli edifici esistenti:
a) per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. 

Nella Legge Regionale è stabilito che gli esercenti attività (anche se in affitto), di cui all’Art.4 comma 2, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (a partire dal 16/10/2019), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
 

La Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art. 3 - "Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni" e Art. 4 - "Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti", fissa i livelli limite di esposizione al gas radon perle “Nuove costruzioni” e per gli edifici esistenti:
a) per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.

Nella Legge Regionale è stabilito che gli esercenti attività (anche se in affitto), di cui all’Art.4 comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (a partire dal 11/08/2017), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
 

Sistema di lettura Politrack

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Eseguiamo il monitoraggio Radon mediante dosimetri CR-39 con rilascio dei Rapporti di Prova e stesura della Relazione Tecnica in accordo all'art. 17 co. 6 del D.Lgs 101/2020.

La misura viene effettuata tramite il sistema di lettura Politrack, ideato per le misure di concentrazione di radon  per i lunghi periodi.

In caso di superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa, siamo in grado di  offrire   consulenza  finalizzata  a stilare piani di risanamento che portino all’abbassamento della concentrazione del radon entro limiti consentiti e quindi ad  una diminuzione del rischio per la salute dei lavoratori.

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